IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2160/1998,
 proposto da Caterina Pedersoli,  Marina  Speziari,  Manuela  Pittini,
 Alessandra  Mariotti,  Mariangela  Vitali,  Lucia  Nicoli  e Giovanni
 Melotti,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Lorenzo  Lamberti   ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano via
 Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  sanitaria  locale  della provincia di Brescia in
 persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in giudizio;
 la   regione   Lombardia   non   costituitasi   in   giudizio;    per
 l'annullamento:
     della  deliberazione  n.  217  del  25  febbraio  1998, avente ad
 oggetto   "elezione   del   consiglio   dei   sanitari   dell'azienda
 ospedaliera" e del relativo avviso;
     di   tutti   gli   atti   ai  predetti  connessi,  presupposti  o
 conseguenti; e per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   3, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale
 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art.  1,  comma  1,
 lett.  d),  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma
 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Viste le memorie difensive delle parti ricorrenti;
   Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, l'avv. Lamberti per  i ricorrenti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso  reclama l'annullamento degli atti con i quali e
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3.  -  Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo
 e' stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine,  tra
 l'altro,  di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale  nominato  dalla   regione   e   assistito   per   attivita'
 tecnico-sanitarie  da  un consiglio dei sanitari, composto da medici,
 in  maggioranza  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da   una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992,  n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  3,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e'  composto da: 7 medici; 2 medici veterinari; 2 operatori
 sanitari  laureati  non  medici  in   rappresentanza   delle   figure
 professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E
 (chimici),  F  (fisici),  G  (psicologi)  del  ruolo sanitario di cui
 all'allegato 1 al d.P.R. n. 761/1979; 2  operatori  professionali  in
 rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2
 operatori    professionali    in    rappresentanza    del   personale
 tecnico-sanitario di cui  alla  tabella  L  del  ripetuto  d.P.R.  n.
 761/1979.